In attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 in vigore dall’8 agosto 2024 con termine di adeguamento fissato al 7 febbraio 2025, la Banca d'Italia, la COVIP, l’IVASS e il MEF hanno dato istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
L'obiettivo principale delle istruzioni è quello di tradurre il divieto di finanziamento, sia diretto che indiretto, in procedure operative concrete per gli intermediari finanziari, compresi i fondi pensione. In particolare, gli intermediari sono tenuti a:
- identificare i soggetti (aziende, enti, ecc.) che operano nei settori di produzione delle armi vietate e valutarne il rischio. Per i soggetti considerati a rischio, gli intermediari devono adottare misure di controllo rafforzate per verificare che non ci siano violazioni del divieto. Questo include un monitoraggio costante e l'aggiornamento delle informazioni;
- adeguare i propri assetti organizzativi e procedurali, compresi i sistemi di controllo interno, per assicurare il pieno rispetto delle nuove disposizioni;
- interrompere immediatamente ogni tipo di finanziamento o rapporto commerciale nel caso in cui venga identificato un legame con la produzione di queste armi;
- segnalare alle autorità di vigilanza i casi sospetti o accertati di finanziamento illegale.